lunedì 22 aprile 2013

Norme antiriciclaggio, anagrafe conti e liquidità sospette: contrasti normativi da risolvere

Per via delle nuove norme antiriciclaggio che hanno portato all anagrafe dei conti correnti, conti deposito e altri prodotti finanziari (cfr per ogni dettaglio Anagrafe dei conti correnti al via oggi 10 aprile 2013), vi è anche la possibilità che ogni tipo di rapporto bancario possa venire chiuso proprio per l’ impossibilità di effettuare i controlli di legge.
Infatti proprio questo prevede la normativa in questione, che per tali aspetti sarà attiva dal gennaio 2014: i conti correnti (anche postali, anche on line), i conti deposito, le carte di credito o le carte-conto, ma anche polizze di investimento, i buoni fruttiferi ed i libretti postali, se non possono essere adeguatamente verificati allora devono essere sciolti.

Ma cosa implicherebbe una tale eventualità? Beh, innanzi tutto se ci sono per esempio dei titoli in deposito vanno venduti (dalla banca o dalla Posta o dal broker, comunque dall’istituto proponente) e quanto incassato (tolte le varie spese di gestione) immesso nella liquidità; comunque tutto il denaro depositato in conti, libretti ecc… andrebbe poi restituito al titolare: ma come? Con quali conseguenze?

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Infatti le nuove norme della Banca d’Italia prevedono che le somme non verificabili dagli istituti e dunque definibili come sospette, vadano riconsegnate al titolare per mezzo di un bonifico su di un conto corrente bancario dal cliente stesso indicato appositamente: vi è dunque la possibilità che si debba dunque aprire un conto appositamente per questa operazione!

Tuttavia ciò è in contrasto con alcune norme del nostro Codice Civile:
  • Art. 1852: “il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito” e, come prevede anche il Ministero dell’ Economia, è un diritto che possa anche avvenire in contanti (a questo punto potete anche leggere la guida 1000 euro da incassare con un assegno in contanti o da prelevare dal conto corrente che, seppur riguarda dei casi diversi, certamente tocca anche questo aspetto).
  • Art. 1856: “La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ovvero la banca può disporre del denaro del cliente in base a quanto indicato dai clienti stessi: cosa accade dunque se il CC e la legge antiriciclaggio entrano in conflitto?
Possiamo anche aggiungere che siccome il fantomatico conto corrente da aprirsi per ricevere l’ accredito delle liquidità “sospette” non può essere aperto presso Poste Italiane, si lede il diritto di scelta del consumatore.

Probabilmente nel corso dei prossimi mesi verranno introdotte modifiche alle norme bancarie sui conti correnti, i conti deposito e tutti i prodotti coinvolti in questa situazione, ma rimarranno comunque dei problemi non da poco: -pur non avendo prove sufficienti, i vari istituti finanziari potranno obbligare il cliente a trasferire somme da un’altra parte con l’ etichetta di “non affidabili” e dunque ledendo la reputazione del cliente stesso  -pur di avere più liquidità varie banche o altri istituti potrebbero accettare queste liquidità “sospette” e magari effettivamente non pulite: dunque sarebbe l’ affidabilità delle norme antiriciclaggio ad essere intaccata…
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