NEWS 24 agosto 2013: Rimborsi fiscali: i disoccupati li avranno in tempi più rapidi
Scadenze di consegna modello 730/2013 per dichiarazione dei redditi 2012: per chi fa la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’ imposta, se questo fornisce assistenza fiscale, la scadenza è il 30 aprile, mentre se si presenta la dichiarazione dei redditi tramite Caf o un professionista abilitato la scadenza è il 31 maggio.
Come già vi abbiamo informato, in alcuni casi l’ Imu sostituisce l’ Irpef fondiaria (per le case non locate ad esempio): dunque in tali situazioni non c’è tassazione Irpef né addizionali; nel modello 730/2013 è stato introdotto il “codice 11” per dichiarare quegli immobili usati in parte come abitazione principale e in parte affittati a terzi a canone libero, mentre vi è il “codice 12” per le locazioni a canone concordato nei Comuni ad alta intensità abitativa.
Importante: se l’ immobile non deve pagare l’ Imu (colonna 12 quadro BB) sono però dovute imposte dirette, anche se non locato/affittato (stessa cosa per i redditi dominicali da terreni non affittati).
Altre guide su detrazioni fiscali e dichiarazioni dei redditi che ilportafoglio.info ha pubblicato: Detrazioni fiscali Irpef per spese mediche - Agevolazioni Imu prima casa 2013 - Nuovo Isee: calcolo, franchigie e numeri - Affitto casa: le detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali per i figli a carico - Deduzioni e detrazioni fiscali per le assicurazioni - Familiari a carico: le detrazioni fiscali 2013 - Varie altre deduzioni e detrazioni - Detrazioni fiscali interessi e spese del mutuo
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Per chi ha uno o più immobili di interesse storico-artistico dati in locazione, bisogna sapere che dal 2012 il reddito viene calcolato come il maggior importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% poi ridotta del 50%, ed il canone di affitto ridotto del 35%: nel modello 730/2013, nei righi da RB1 a RB3 colonna 5, bisogna indicare il “codice 4”, mentre nella colonna 6 si deve segnare il 65% del canone annuo per come risulta dal contratto, invece la rendita catastale di tali immobili si indica ridotta del 50%.
Attenzione: se gli immobili di interesse storico-artistico non sono locati allora bisogna dichiarare la rendita effettiva ridotta del 50% perché non vale più l’ agevolazione “applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato” (art. 11 Legge 413/1991).
Passiamo ora alle detrazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia, ma innanzi tutto dovete leggere questa guida dettagliata che ilportafoglio.info ha redatto sulla tematica: Detrazioni fiscali ristrutturazione casa; per quel riguarda la dichiarazione dei redditi col modello 730/2013, sappiate che dovete compilare la colonna 2 con il “codice 2” per le spese sostenute fino al 25 giugno e col “codice 3” per quelle sostenute dal 26 giugno 2012; sappiate anche che il bonus, dal 2012, non è più ripartibile, per i contribuenti con età oltre gli 80 o i 75 anni, in tre o cinque quote annuali: per tutti ora ci sono dieci quote annuali. AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO: Prorogate le detrazioni fiscali per ristrutturazione casa e riqualificazione energetica
Passiamo ora alla detassazione compensi per gli incrementi di produttività, argomento che interessa i lavoratori dipendenti del settore privato: anche per il 2012, dunque per la dichiarazione dei redditi da fare in questo 2013, l’ agevolazione sui compensi percepiti appunto per l’ aumento di produttività, tassati al 10% al posto dell’ Irpef; se il contribuente ha, nel 2011, avuto un reddito da lavoro dipendente non oltre i 30.000€ (comprese le somme state assoggettate ad imposta sostitutiva), per il 2012 il limite dei compensi appunto assoggettati a imposta sostitutiva è di 2500€. Generalmente l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, tranne se il lavoratore vi rinuncia espressamente.
Infine il contributo di solidarietà che viene pagato dai contribuenti con reddito lordo oltre i 300.000€ all’ anno (questo contributo vale per il triennio 2011-12-13): tale contributo è deducibile dal reddito, è pari al 3% e nel modello 730/2013 è presente nel rigo C15.