giovedì 11 aprile 2013

Dichiarazione dei redditi, modello 730/2013: detrazioni Irpef di vario genere, come compilare

Per chi deve compilare il modello 730/2013 per la dichiarazione dei redditi relativa al 2012 ci sono delle novità che andrebbero ben analizzate per non commettere degli errori, soprattutto per quel che riguarda gli immobili, le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, l’ Imu che in certi casi sostituisce l’ Irpef per le seconde case, la detassazione dei compensi per gli incrementi di produttività, il contributo di solidarietà dovuto dai redditi alti.AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO: Rinviata la scadenza per la presentazione del Modello 730 per la Dichiarazione dei Redditi

NEWS 24 agosto 2013: Rimborsi fiscali: i disoccupati li avranno in tempi più rapidi

Scadenze di consegna modello 730/2013 per dichiarazione dei redditi 2012: per chi fa la dichiarazione semplificata al proprio sostituto d’ imposta, se questo fornisce assistenza fiscale, la scadenza è il 30 aprile, mentre se si presenta la dichiarazione dei redditi tramite Caf o un professionista abilitato la scadenza è il 31 maggio.

Come già vi abbiamo informato, in alcuni casi l’ Imu sostituisce l’ Irpef fondiaria (per le case non locate ad esempio): dunque in tali situazioni non c’è tassazione Irpef né addizionali; nel modello 730/2013 è stato introdotto il “codice 11” per dichiarare quegli immobili usati in parte come abitazione principale e in parte affittati a terzi a canone libero, mentre vi è il “codice 12” per le locazioni a canone concordato nei Comuni ad alta intensità abitativa.
Importante: se l’ immobile non deve pagare l’ Imu (colonna 12 quadro BB) sono però dovute imposte dirette, anche se non locato/affittato (stessa cosa per i redditi dominicali da terreni non affittati).

Altre guide su detrazioni fiscali e dichiarazioni dei redditi che ilportafoglio.info ha pubblicato: Detrazioni fiscali Irpef per spese mediche - Agevolazioni Imu prima casa 2013 - Nuovo Isee: calcolo, franchigie e numeri - Affitto casa: le detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali per i figli a carico - Deduzioni e detrazioni fiscali per le assicurazioni - Familiari a carico: le detrazioni fiscali 2013 - Varie altre deduzioni e detrazioni - Detrazioni fiscali interessi e spese del mutuo

Per chi ha uno o più immobili di interesse storico-artistico dati in locazione, bisogna sapere che dal 2012 il reddito viene calcolato come il maggior importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% poi ridotta del 50%, ed il canone di affitto ridotto del 35%: nel modello 730/2013, nei righi da RB1 a RB3 colonna 5, bisogna indicare il “codice 4”, mentre nella colonna 6 si deve segnare il 65% del canone annuo per come risulta dal contratto, invece la rendita catastale di tali immobili si indica ridotta del 50%.
Attenzione: se gli immobili di interesse storico-artistico non sono locati allora bisogna dichiarare la rendita effettiva ridotta del 50% perché non vale più l’ agevolazione “applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato” (art. 11 Legge 413/1991).

Passiamo ora alle detrazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia, ma innanzi tutto dovete leggere questa guida dettagliata che ilportafoglio.info ha redatto sulla tematica: Detrazioni fiscali ristrutturazione casa; per quel riguarda la dichiarazione dei redditi col modello 730/2013, sappiate che dovete compilare la colonna 2 con il “codice 2” per le spese sostenute fino al 25 giugno e col “codice 3” per quelle sostenute dal 26 giugno 2012; sappiate anche che il bonus, dal 2012, non è più ripartibile, per i contribuenti con età oltre gli 80 o i 75 anni,  in tre o cinque quote annuali: per tutti ora ci sono dieci quote annuali. AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO: Prorogate le detrazioni fiscali per ristrutturazione casa e riqualificazione energetica

Passiamo ora alla detassazione compensi per gli incrementi di produttività, argomento che interessa i lavoratori dipendenti del settore privato: anche per il 2012, dunque per la dichiarazione dei redditi da fare in questo 2013, l’ agevolazione sui compensi percepiti appunto per l’ aumento di produttività, tassati al 10% al posto dell’ Irpef; se il contribuente ha, nel 2011, avuto un reddito da lavoro dipendente non oltre i 30.000€ (comprese le somme state assoggettate ad imposta sostitutiva), per il 2012 il limite dei compensi appunto assoggettati a imposta sostitutiva è di 2500€. Generalmente l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, tranne se il lavoratore vi rinuncia espressamente.

Infine il contributo di solidarietà che viene pagato dai contribuenti con reddito lordo oltre i 300.000€ all’ anno (questo contributo vale per il triennio 2011-12-13): tale contributo è deducibile dal reddito, è pari al 3% e nel modello 730/2013 è presente nel rigo C15.
Tweet