Imu e Irpef sono forse le tasse più note e detestate in Italia (tra le tante…), ma possiamo oggi dare una notizia positiva, ovvero che l’ Irpef fondiaria non sarà dovuta, in certi casi specifici, da chi ha già pagato l’ Imu: dato che però la situazione è abbastanza complessa, diamo più dettagli in merito a questa notizia che interesserà molti, per altre indicazioni su questa tassa ilportafoglio.info ha redatto questa Guida IMU.
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L’ Imu, l’ imposta municipale sugli immobili che il governo Monti ha introdotto nel 2012 al posto della vecchia Ici eliminata a suo tempo dal governo Berlusconi, è comprensiva anche la quota per l’ Irpef Fondiaria con tanto delle varie addizionali comunali e regionali: dunque si intende che chi ha pagato l’ Imu 2012 per un immobile che non è stato locato, nulla si deve per quel riguarda appunto l’ Irpef fondiaria; in altre parola viene cancellata tale imposta sui redditi fondiari relativi a immobili non locati sui quali però appunto è stata versata l’ Imu.
Certo già era noto che l’ Imu sarebbe comprensiva anche dell’ Irpef fondiaria, ma proprio in questi giorni è stata l’ Agenzia delle Entrate che ha emanato una precisazione in merito (circolare n° 5) proprio per spiegare che il governo Monti ha anticipato dal 2014 al 2012 questo rapporto tra le due tasse.
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Come appunto è stato ben spiegato dall’ Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà indicare nella sua dichiarazione dei redditi 2013, nelle sezioni sui “redditi da terreni, fabbricati”, i vari dati in merito agli immobili che possiede per i quali è stata pagata Imu o cedolare secca; inoltre:
- l’ Imu comprende (sostituisce) sì Irpef e addizionali per quel che riguarda redditi fondiari da fabbricati e terreni non locati, ma in realtà la stessa circolare chiarisce che per alcuni di questi redditi non è così: reddito agrario (articolo 32 del Tuir), redditi da immobili non producenti reddito fondiario (art. 43 Tuir), redditi da fabbricati locati ma diversi da quelli a cui viene applicata la cedolare secca, redditi da immobili posseduti da soggetti che siano passivi Ires
- se l’ immobile in questione è stato locato per una parte del 2012 (del periodo di imposta), l’ Imu comprende l’ Irpef fondiaria con le sue varie addizionali ovviamente solo per il tempo in cui non è stato locato (per il periodo di locazione il reddito fondiario da tale immobile è tassato appunto con Irpef più addizionali varie)
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Per quel che riguarda gli immobili inagibili, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se vale in toto ciò che è scritto nell’ art.13 comma 3 lett.b del DL 201/2011, allora si paga solo l’ Imu in misura ridotta per tali casi (principio di sostituzione).