venerdì 4 gennaio 2013

Agevolazioni fiscali prima casa: le novità sulla decadenza dalle agevolazioni dopo la vendita della casa

Parliamo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, in particolar modo delle novità introdotte con la risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012 che vanno a riformare la normativa sulla decadenza di tali agevolazioni.

Chi acquista una casa (prima casa, abitazione principale), se vende tale immobile prima che siano passati cinque anni dall’ acquisto e non ne compra un’ altra entro un anno dalla vendita, allora perde la possibilità delle agevolazioni fiscali sulla prima casa (le agevolazioni in questione sono l’imposta di registro o l’iva agevolata).

Ci sarebbero anche delle sanzioni da pagare, ma le novità consistono nel fatto che se il contribuente dichiara di sua spontanea volontà (ovvero prima dei dovuti accertamenti fiscali) che non ha intenzione di comprare una nuova abitazione, appunto dopo la vendita della precedente entro i cinque anni dall’ acquisto, non ci sono sanzioni ma solo l’ imposta dovuta.
Bisogna quindi avvisare l’ Agenzia delle Entrate che non si vuole o non si può prendere entro dodici mesi una nuova abitazione al posto della precedente venduta: l’ Agenzia provvederà a ricalcolare l’ imposta senza alcuna sanzione.

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Mentre invece chi non fa la su citata dichiarazione, in base a ciò che la risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012 evidenzia sulla base delle precedenti norme, vi è una sanzione del 30% di tutte le imposte dovute; in ogni caso è poi possibile il ravvedimento oneroso.
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