La sospensione del mutuo casa, o meglio del pagamento della rata del mutuo per alcuni mesi, è una necessità per tutte le famiglie che stanno vivendo momenti di disagio economico in questi anni di crisi: sinceramente riteniamo che le iniziative messe in campo in questi anni non siano state sufficienti, ma tant’è, queste sono. Facciamo allora un aggiornamento sul Fondo di Solidarietà istituito dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
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Purtroppo però, per dovere di informazione, confermiamo che è ormai finito il tempo del Piano Famiglie, l’ accordo Abi-Consumatori per sospendere il mutuo: simile al Fondo di Solidarietà, era una iniziativa “parallela” che integrava quella statale e che negli ultimi anni è stata prorogata più volte; dal 31 marzo non è più attivo.
Tornato invece attivo dal 27 aprile 2013 appunto il Fondo di Solidarietà sospensione mutui: in base ai requisiti di cui rendiamo conto qui sotto, una famiglia in difficoltà economiche può sospendere il pagamento della rata del mutuo per 18 mesi.
Col Fondo di Solidarietà, durante il periodo di sospensione non si paga nulla e anzi la quota interessi verrà coperta appunto dal Fondo tramite la sua cassa: invece col Piano Famiglie si continuava a pagare gli interessi, solo la quota capitale era sospesa (infatti le condizioni per accedere al Fondo di Solidarietà sono più rigide).
-Aiuti famiglie 2013: tutti i sostegni statali -Mutui: aggiornamento e previsioni tassi -Mutui per giovani: Fondo mutui prima -Calcolo detrazioni fiscali mutuo
-Aiuti famiglie 2013: tutti i sostegni statali -Mutui: aggiornamento e previsioni tassi -Mutui per giovani: Fondo mutui prima -Calcolo detrazioni fiscali mutuo
Fondo di Solidarietà sospensione mutui casa, condizioni di accesso
importo del mutuo erogato non oltre i 250.000€ (vale ogni tipologia di mutuo casa) - pagate tutte le rate per almeno un anno - reddito ISEE massimo di 30.000€ - nei tre anni prima della domanda di sospensione e comunque dopo la stipula del mutuo, il mutuatario deve avere vissuto uno di questi eventi: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione), morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato)
-Rinegoziazione o surroga mutuo per ridurre la rata -Mutui per giovani: Fondo mutui prima -Mutui: passare dal tasso variabile al tasso fisso -Risparmiare sulle spese del mutuo
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