venerdì 19 aprile 2013

Fondo di Solidarietà mutui: sospendere il mutuo casa a partire dal 27 aprile

Il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa è finalmente pronto a ripartire: dal 27 aprile 2013 infatti sarà possibile domandare la sospensione del mutuo in caso di difficoltà economiche; vediamo dunque allora gli aggiornamenti in merito a questa notizia che interessa di sicuro moltissime famiglie.

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Sulla Gazzetta Ufficiale è già stato pubblicato il provvedimento in merito, dunque è ufficiale: la sospensione del pagamento della rata del mutuo casa per un periodo pari a 18 mesi sarà domandabile dalle famiglie che rientrano nella casistica e che hanno i requisiti di cui diciamo in questo articolo; il Fondo di Solidarietà che precisiamo è cosa diversa dal Piano Famiglie di Abi e associazioni dei consumatori (un altro strumento per sospendere un mutuo in caso di problemi, oramai però terminato), è ri-finanziato tramite il Decreto Salva Italia con altri 20 milioni di euro.

Il Fondo di Solidarietà mutui è nato nel 2010, in piena emergenza per via della crisi (che ovviamente non è certo diminuita di gravità) ed ha permesso a circa 6000 famiglie di sospendere il mutuo: un caso positivo di aiuto statale, a differenza del totale fallimento del Fondo di Garanzia per i mutui ai giovani.

Sospendendo il mutuo non si deve pagare alcuna commissione né dare garanzie ulteriori: si può domandare la sospensione anche per un mutuo che ha già usufruito di altre simili iniziative se il totale di tutte le sospensioni non è però superiore ai 18 mesi.

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Chi può domandare la sospensione del mutuo casa nell’ ambito del Fondo di Solidarietà? 

Chi ha un mutuo non oltre i 250.000€ di importo acceso da almeno un anno e che abbia un reddito ISEE sotto i 30.000€ annui.

Gli eventi che consentono la richiesta di sospensione del mutuo casa nell’ ambito del Fondo di Solidarietà:

-devono essere accaduti dopo la stipula del mutuo e successi al massimo nei tre anni precedenti alla data di domanda di sospensione  - cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne nei casi di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, risoluzione consensuale, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo  -cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3 del codice di procedura civile (tranne nei caso di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione)  -morte dell’ intestatario del mutuo o riconoscimento di grave handicap (invalidità civile oltre l’ 80%  -per i mutui cointestati l’ evento può anche riguardare uno solo dei mutuatari

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Invece queste sono le condizioni per le quali non si può accedere al Fondo di Solidarietà e dunque sospendere il mutuo prima casa: -ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagare una o più rate, al momento della data di domanda  -se è decaduto il beneficio del termine o la risoluzione del contratto  -se è stata avviata una procedura esecutiva sull’ immobile ipotecato a garanzia del mutuo  -aver usufruito di agevolazioni pubbliche  -avere sul mutuo una polizza che tuteli dal rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso

La richiesta è possibile farla a partire dal 27 aprile 2013 dal sito del MEF o dal sito della CONSAP, da dove è scaricabile la modulistica: compilati i moduli vanno poi consegnati in banca oppure all’ intermediario finanziario che, dopo aver verificato la regolarità della domanda, la inoltrano sempre alla CONSAP che rilascerà l’ autorizzazione.
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