lunedì 28 gennaio 2013

Sospensione mutui: il Fondo di Solidarietà 2013 ancora non è attivo

Il Fondo di Solidarietà per la sospensione dei mutui casa ha subito delle modifiche dovute alla Riforma Fornero: ma per il 2013 ancora non è stato riattivato.

Già dal 2010 è possibile accedere, per chi ha difficoltà economico-lavorative e determinate condizioni reddituali, alla sospensione del pagamento del mutuo casa: tramite gli aiuti statali è possibile mettere in stand-by la rata per un periodo tra 6 e 18 mesi senza pagare interessi di mora; ma il Fondo di Solidarietà 2013 non è ancora attivo.
Invece è stato prorogato il Piano Famiglie fino al 31 marzo, l' accordo tra banche italiane e associazioni dei consumatori, che ha la stessa finalità, ovvero la sospensione del mutuo per determinate circostanze; risulta inoltre ancora attivo il Fondo per le Giovani Coppie.

Gestito dal Consap, il Fondo attende ancora il nuovo regolamento, visto che la Riforma Fornero, oltre a lavoro, pensioni e disoccupazione, ha cambiato le regole anche per sospendere i mutui: intanto però è dal 17 luglio 2012 che è tutto fermo, le istruttorie per la domanda non vengono completate e nessuna richiesta viene accettata.



Anche se ancora non si ha un regolamento per il Fondo di Solidarietà 2013, si sa comunque che può domandare di sospendere il pagamento del mutuo casa chi ha un reddito ISEE non oltre i 30.000€ annui e ha domandato un mutuo  massimo da 250.000€ appunto per acquisto abitazione principale; come anche si sa che la Riforma Fornero ha modificato molte delle condizioni per la domanda di sospensione mutuo.

Infatti prima era possibile che venisse richiesta per questi casi:

-perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi  -decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente  -spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro  -spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro  -aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.
Invece ora sarebbe possibile, se fosse emanato il regolamento per Fondo di Solidarietà 2013, richiedere la sospensione della rata del mutuo in caso di -perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato (come prima, ma ad esclusione di risoluzioni consensuali, dimissioni  non per giusta causa, raggiungimento dell’età per andare in pensione, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) -insorgenza di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’ 80% o decesso (come prima); mentre è stata esclusa la possibilità in caso di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, costi di ristrutturazione particolarmente onerosi, l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%.
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