venerdì 1 febbraio 2013

Prorogato il Piano Famiglia: sospensione mutui domandabile fino al 31 marzo 2013

Per chi necessita di sospendere il pagamento del mutuo casa perché in difficili condizioni economiche, c’è tempo fino al 31 marzo 2013: infatti è stato prorogato il Piano Famiglie, l’ accordo tra ABI e associazioni dei consumatori che appunto permette tale sospensione.

Come già vi abbiamo informato, purtroppo ancora non è stato attivato il Fondo di Solidarietà per i mutui, ovvero quella iniziativa statale per aiuti alle famiglie in difficoltà con il pagamento della rata del mutuo prima casa; almeno però il Piano Famiglie, progetto nato dall’ accordo tra l’ associazione delle banche italiane e quella dei consumatori e volto alla medesima finalità, è stato prorogato (per l’ ultima volta, da quello che si apprende).

Infatti ora il termine ultimo per domandare la sospensione del mutuo tramite il Piano Famiglie è stato spostato al 31 marzo 2013 e verranno presi in considerazione eventi accaduti entro il 28 febbraio 2013, ovviamente per mutui casa che già non siano stati in precedenza sospesi.
Requisiti per richiedere la sospensione del mutuo
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
  • Sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
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