In Italia ci sono sulle strade circa 4 milioni di mezzi che viaggiano senza assicurazione rc: auto, moto, camion e quant’altro che se privi della polizza assicurativa obbligatoria in caso di incidente mettono nei guai chiaramente il proprietario ma anche le eventuali vittime, che rischiano di rimanere senza alcun risarcimento se non quello eventualmente del Fondo per le vittime della strada.
Precisiamo che se l’assicurazione è scaduta da più di quindici giorni è come se non ci fosse, ovviamente: invece entro tale periodo il proprietario del mezzo è ancora coperto dalla polizza e le vittime ottengono risarcimento normalmente (cfr Assicurazioni: tacito rinnovo eliminato, periodo di tolleranza confermato).
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Il Fondo per la tutela delle vittime della strada viene finanziato con una parte di quanto si paga per il premio di assicurazione: gestito dal Consap, risarcisce i danni alle persone fino ad un massimale di 2.500.000€ e di 500.000€ per danni alle cose; si può domandare un risarcimento dal Fondo vittime della strada in caso di incidente con un mezzo senza assicurazione, non identificato, assicurato con società in liquidazione coatta amministrativa, messi in circolazione contro la volontà del proprietario, spediti nel territorio italiano da un altro paese dell’Unione europea o Islanda, Liechtenstein e Norvegia e, infine, nel caso di veicoli esteri con targa che non corrisponde.
Chi è vittima di un incidente stradale in siffatte occasioni e necessita di risarcimento dal Fondo per la tutela delle vittime della strada deve mandare domanda scritta tramite raccomandata alla Consap, dando il più alto numero di informazioni possibili; ovviamente si devono chiamare le Forze dell’Ordine per farle intervenire sul luogo.
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