venerdì 16 agosto 2013 Aggiornato il:
Quando si ha stipulato una polizza rc auto o moto, c’è la possibilità di disdire il contratto di assicurazione: d’altra parte lo si può fare per quasi ogni tipologia di contratto che coinvolga un consumatore. I casi sono principalmente due: -insoddisfazione da parte del contraente, per la compagnia o la polizza scelta -vendita, rottamazione o furto del veicolo; vediamo allora di capire come si fa.
Disdire assicurazione auto/moto
insoddisfazione del cliente per la compagnia o la polizza scelta
Ovviamente per questi casi c’è un tempo limite, come le norme sui contratti in genere prevedono: il contratto di assicurazione può essere revocato dal contraente fino a quando egli non viene informato, secondo le modalità previste, che la compagnia ha accettato di stipulare la polizza, ovvero fino a che l’assicurazione non è ufficialmente attiva. Al cliente che chiede la disdetta si rimborsa l’importo pagato per il premio assicurativo ma non le spese di apertura del contratto.
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Disdire assicurazione auto/moto
vendita, rottamazione o furto del mezzo
In questo caso il contratto di polizza può venire rescisso in qualsiasi momento, visto che il contraente non ha più il possesso del veicolo assicurato: l’assicurazione è annullata, ogni obbligo decade, viene rimborsato al cliente ovviamente non tutto il premio di polizza ma solo la quota relativa ai giorni di copertura che mancherebbero alla scadenza naturale.
In entrambi i casi la richiesta di disdetto del contratto di assicurazione si fa inviando una raccomandata a/r alla compagnia: sul contratto sono scritte con precisione tempi e modalità.
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