16 febbraio 2013

Assicurazioni: il contratto base, caratteristiche e tempi

Il contratto di base per le polizze rc auto è ormai quasi realtà: una svolta storica nel mondo delle assicurazioni che, si spera, farà scendere le tariffe. Vediamo quindi i dettagli ed i tempi di questa innovazione, annunciata già da mesi, e i dettagli del contratto base.

Già si sapeva che in questo 2013, oltre alla già avvenuta abolizione del tacito rinnovo alla scadenza della polizza, un’ altra grande novità avrebbe interessato il mondo delle assicurazioni auto / moto: il contratto di base, ovvero una proposta standard che tutte le compagnie assicurative dovranno seguire per proporre le loro polizze rc ai clienti, ovviamente poi completabili con le garanzie accessorie e altre offerte.

Ora si può dare una tempistica precisa: il contratto base per le assicurazioni nascerà il 1 maggio 2013, dopo cioè che il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti avranno espletato i loro compiti in merito, anche se poi dovrebbero passare altri due mesi prima che sia on line.


Come detto tutte le compagnie di assicurazione dovranno presentare dei contratti con le stesse condizioni e le stesse caratteristiche ai clienti che domandano polizze rc; come dice il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, il contratto di base delle assicurazioni “favorirà una maggiore trasparenza fra le offerte e favorirà le condizioni per una riduzione dei premi”.

Contratto base assicurazioni, caratteristiche
Come prima cosa, diamo conto di questa nota del Ministero:
“Il premio del contratto base sarà definito da ogni compagnia assicurativa sulla base delle caratteristiche del cliente (es: età, residenza, classe di merito, etc) e del veicolo assicurato. Il costo di ogni singola garanzia e servizio aggiuntivo rispetto al contratto - liberamente offerti dalle imprese - dovrà essere indicato a parte. In questo modo, il consumatore potrà valutare le diverse offerte con maggiore consapevolezza.”
Queste nel dettaglio le caratteristiche del contratto base per le polizze rc auto-moto:
  • Massimale: minimo di legge (5 milioni di euro per ogni incidente occorso e il limite di 1.000.000 di euro per danni a persone e cose.
  • Franchigia: nessuna; in caso di sinistro, il danno è quindi completamente coperto dall’ assicurazione.
  • Tariffazione bonus-malus: in caso di incidenti si applica il “malus”, ossia lo scatto, anzi due, verso il basso della classe di merito, cui corrisponde un premio più caro;  se non si hanno incidenti si applica, invece, il c.d. “bonus”, ossia lo scatto, uno solo, verso l’alto della classe di merito, cui corrisponde un premio meno caro.
  • Opzione Guida: libera; non è contemplata la clausola della guida esclusiva del veicolo.
  • Rivalse: la compagnia assicurativa può rivalersi nei confronti degli assicurati solo nei casi più gravi, quali guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
  • Il premio di polizza (cioè il costo dell’ assicurazione) viene deciso dalla compagnia in base alle caratteristiche del mezzo e dell’ assicurato, come età, classe di merito, residenza…
  • I prezzi delle garanzie accessorie e dei vari altri servizi vanno indicati separatamente, così che la parte uguale per tutti del contratto standard sia più facilmente confrontabile dal cliente per una migliore comparazione tra le varie proposte.