Per estinzione anticipata del mutuo si intende il rimborso del capitale residuo, o di parte di esso, in anticipo rispetto al naturale sviluppo del piano di ammortamento, ovvero versando alla banca denaro al di fuori del normale schema delle rate previste: così facendo si pagano ovviamente meno interessi. L’estinzione anticipata del mutuo è regolata dalla Legge Bersani (Decreto Bersani del 2007 poi convertito in legge): vediamo allora in cosa consiste nello specifico. Leggete inoltre Conviene l' estinzione anticipata del mutuo? per ulteriori riflessioni.
Il cliente che vuole rimborsare in anticipo il mutuo, in tutto o in parte, non deve assolutamente pagare alcuna penale se il contratto di mutuo è stato firmato dopo il 2 febbraio 2007: basta fare la richiesta di estinzione anticipata alla propria banca e versare le liquidità; se ci sono clausole che prevedono penali, sono nulle.
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- mutuo a tasso variabile: se mancano meno di due anni al termine nessuna penale, nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo la penale massima richiesta dalla banca può essere dello 0,2% sul capitale residuo, negli altri casi la penale massima sarà pari allo 0,5%
- mutuo a tasso fisso: se stipulato prima del 2001, la penale non c’è se mancano due anni o meno al termine del rimborso, altrimenti sarà pari allo 0,2% nel terzultimo anno e allo 0,5% negli altri casi; se sottoscritto dal 2001 in poi, le penali massime sono all’1,9% nella prima metà del periodo di ammortamento, all’1,5% nella seconda metà, allo 0,2% nel terzultimo anno e nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo
- mutuo tasso misto: si applicano le regole a seconda che al momento della domanda di estinzione anticipata sia in vigore il tasso fisso o il tasso variabile
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