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Pagamento bollette: interessi di mora e sospensione della fornitura, novità da maggio

venerdì 5 aprile 2013 Aggiornato il:

Quando non si paga la bolletta della luce o del gas scatta la costituzione in mora (si deve pagare di più, ovvero si aggiungono appunto gli interessi di mora) e poi, eventualmente, l’ azienda fornitrice può sospendere la fornitura: ma l’ Autorità per l’ Energia ha appena introdotto nuove regole che saranno attive da maggio.

NOVITA': iniziativa AbbassaLaBolletta di Altroconsumo per abbassare le bollette luce e gas.

Lo scopo di queste novità regolamentari è proprio quello di evitare in realtà la sospensione della fornitura di gas o di energia elettrica, visto che a causa della crisi molte famiglie incontrano sempre più problemi a pagare la bolletta: con la delibera 67/2013/R/com la costituzione in mora e l’ eventuale sospensione della fornitura hanno subito novità interessanti.

Innanzi tutto la lettera di costituzione in mora in caso di mancato pagamento della bolletta luce o gas che viene inviata dall’ azienda al cliente deve contenere il termine ultimo per il pagamento della bolletta, che può variare tra i 15 ed i 20 giorni solari, ovvero per pagare il consumatore ha 20 giorni di tempo nel caso in cui il venditore non sia in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad es. nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 gg. lavorativi dall’emissione della stessa; ne ha 15 nel caso in cui il venditore sia in possesso della data di effettivo invio  della raccomandata.
Se poi appunto il cliente non paga la bolletta in questione (se il gestore non riceve il pagamento) allora può essere domandata la sospensione della fornitura di energia: il termine non può essere inferiore ai 3 giorni lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.

IMPORTANTE:
  • nel caso il cliente abbia avanzato dei reclami per degli importi anomali o dei conguagli, l’ azienda non può avviare la richiesta di sospensione di fornitura se prima non ha risposto a tali reclami
  • l’ azienda fornitrice deve rimborsare 30€ se non invia la raccomandata con la lettera di costituzione in mora del cliente, rimborsare 20€ al cliente se non rispetta i termini per la sospensione della fornitura, ed in questi casi non può poi pretendere alcun importo per la sospensione o la riattivazione
 Come detto queste norme saranno attive da maggio 2013.
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