Entro il 16 giugno c'è da pagare la prima rata dell'Imu: ecco su quali immobili, le detrazioni e le esenzioni ed altre informazioni.
La scadenza della prima rata Tasi è decisamente un caos, come anche le aliquote, le detrazioni e tutto il resto; invece per l'Imu è tutto molto più semplice: prima rata entro il 16 giugno in tutta Italia per i proprietari di di seconde case, prime case di lusso e altri immobili e terreni. Vediamo tutto quello che c'è da sapere.
Innanzi tutto diciamo che entro lunedì 16 giugno c'è da pagare la rata di acconto Imu, la seconda rata a saldo si pagherà entro il 16 dicembre: per la prima il calcolo dell'imposta si fa con le aliquote 2013 e si divide a metà per ottenere quanto si deve pagare come acconto, per la seconda i Comuni dovranno stabilire le nuove aliquote e quindi ci sarà da rifare il calcolo per tenere conto dell'eventuale differenza.
AGGIORNAMENTO 25 GIUGNO --> Tasi e Imu pagamento in ritardo, mora e sanzioni nulle
Si paga l'Imu sui seguenti immobili:
- prime case se immobili di lusso, nelle categorie catastali A1 dimore signorili, A8 ville e A9 castelli: l'aliquota massima è del 6 per mille, c'è la detrazione per abitazione principale di 200 euro ma non quella per i figli conviventi; su tali immobili la somma delle aliquote Tasi e Imu non può essere oltre il 6,8 per mille
- seconde case, uffici, negozi, capannoni pagano Imu e Tasi, con somma delle aliquote fissata ad un massimo dell'11,4 per mille
Esenzioni Imu
Non si paga l'Imu sulla prima casa se non di lusso (quindi se l'abitazione principale è nelle categorie catastali da A2 a A7 si pagano solo Tasi e Tari) come detto sopra, ma neanche su:- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- un unico immobile, iscritto o iscrivile nel catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è stata prevista la parziale deducibilità dell'imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo
- immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locato
- immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in italia, se non locato
- immobile concesso in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" se utilizzato come "abitazione principale" per la sola quota di rendita nel catasto che non suprei i 500 euro, oppure se chi usufruisce del comodato appartiene ad un nucleo familiare con un isee non superiore ai 15000 annui
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