Infatti sono stati modificati alcuni punti della disciplina dei condomini del Codice Civile e tra poco saranno del tutto operative: in particolare a partire dal 18 giugno 2013 l’ amministratore di condominio dovrà appunto aprire un conto corrente condominio che non sarà intestato a lui ma proprio al condominio stesso.
Lo scopo di queste novità è quello di dare accesso agli stessi condòmini a maggiori e più dettagliate informazioni sulla gestione finanziaria dello stabile, che fino ad ora era possibile analizzare solo tramite i vari verbali alle riunioni di condominio: come ha determinato l’ Arbitro Bancario Finanziario ogni condòmino potrà dunque visionare le transazioni che avvengono sul conto corrente condominiale, seppur non è egli stesso un titolare del conto.
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Ovviamente la scelta di quale conto corrente aprire per la gestione delle spese condominiali sarà appannaggio dell’ amministratore di condominio, sentiti i pareri dei condòmini: gli interessi maturati sul conto non è ben chiaro che destinazione possano avere, ma appare plausibile che vengano re-investiti sempre nella gestione finanziaria dello stabile.
Un altro punto problematico è come le banche interpreteranno questo conto corrente condominiale: intestato al condominio, chiaro, ma ritenendo il condominio una società o una persona fisica? Questo ovviamente ha ripercussioni sull’ imposta di bollo del conto (più alta per quelli intestati a società) e sugli interessi sull’ eventuale scoperto.
Segnaliamo in conclusione che ora l’ amministratore di condominio deve stipulare una polizza individuale di responsabilità civile.
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