Era assolutamente necessario varare il ddl sugli accordi con Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Vaticano (rispettivamente del 23 e 26 febbraio, 2 marzo, 1 aprile) perchè, quando le sue norme entreranno in vigore -e saranno valide retroattivamente a partire dalla data della firma degli accordi- si completerà il quadro normativo della voluntary disclosure e le regole del rientro dei capitali all'estero saranno finalmente certe.
Svizzera, Monaco e Liechtenstien escono così dalla black list del Fisco italiano dei paradisi fiscali (lo Stato del Vaticano già da aprile), così chi ha o ha avuto soldi nascosti in conti correnti, conti deposito o investimenti vari negli istituti finanziari di questi paesi potrà accedere ai vantaggi della voluntary disclosure.
In tutti e quattro i casi il Fisco italiano può ora domandare per iscritto informazioni anche per il passato: dal 2009 nel caso del Vaticano, dal periodo d’imposta 2015 per i due Principati, dal 23 febbraio scorso per la Svizzera.
Più nel dettaglio:
- accordo Italia-Svizzera fine segreto bancario: chi ha capitali nascosti in Svizzera ma li fa emergere con la voluntary disclosure non subirà la doppia imposizione fiscale, ma solo quella italiana; regolate anche questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [l'accordo del 23 febbraio ha anche cambiato il regime fiscale dei lavoratori frontalieri]
- accordo Italia-Monaco fine segreto bancario: si regolano i casi di doppia residenza fiscale, di doppia imposizione e l’applicazione del credito d’imposta, oltre ovviamente allo scambio d'informazioni a fini fiscali
- accordo Italia-Lichtenstein fine segreto bancario: del tutto simile a quello con Monaco
- accordo Italia-Vaticano fine segreto bancario: il Fisco italiano potrà domandare informazioni a fini di accertamento fiscali risalenti fino al 2009; le persone fisiche e giuridiche che vogliono regolarizzare la loro posizione potranno accedere anche in questo caso alla voluntary disclosure

Novità e proroga voluntary disclosure per capitali in Svizzera
Contemporaneamente l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che è possibile accedere alla procedura per il rientro dei capitali nascosti in Svizzera sia col modello italiano sia col modello waifer svizzero: in sostanza questo è una rinuncia volontaria a una condizione contrattuali e ha più dettagli sull'identificazione della relazione bancaria.
Importante precisare che col modello waifer si ha accesso alle sanzioni ridotte della voluntary disclosure anche mantenendo i capitali in Svizzera o trasferendoli fuori dall'Italia o dall'UE, ma non trova applicazione il raddoppio dei termini se restano in Svizzera, Liechtnestein o Monaco o sono trasferiti in Italia.
Proroga voluntary disclosure: ad ora la scadenza per presentare la domanda di accesso alla procedura di rientro dei capitali nascosta all'estero è il 30 settembre 2015, per omissioni e irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014, ma appare probabile una proroga per la scadenza della domanda al 31 marzo 2016 perchè, oltre a queste novità per il procedimento con la Svizzera, va considerato che importanti chiarimenti tecnici sono giunti in ritardo e l'adesione è stata decisamente bassa. Aggiorneremo se ci saranno ulteriori novità.
Proroga voluntary disclosure: ad ora la scadenza per presentare la domanda di accesso alla procedura di rientro dei capitali nascosta all'estero è il 30 settembre 2015, per omissioni e irregolarità commesse fino al 30 settembre 2014, ma appare probabile una proroga per la scadenza della domanda al 31 marzo 2016 perchè, oltre a queste novità per il procedimento con la Svizzera, va considerato che importanti chiarimenti tecnici sono giunti in ritardo e l'adesione è stata decisamente bassa. Aggiorneremo se ci saranno ulteriori novità.
Nessun commento:
Posta un commento