L'Agenzia delle Entrate ha specificato le novità sull'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale per la compravendita di immobili. Cambia anche la definizione di prima casa, ora legata alla categoria catastale.
Quando si compra un immobile si devono pagare tre diverse tasse, ovvero l'imposta di registro, l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria: dal 1 gennaio 2014 ci sono delle novità importanti, apportate dal D.Lgs n°23 del marzo 2011, modificato con il DL n°104 del settembre 2013.
Imposta di registro, tre aliquote
Tale imposta si applica agli atti relativi alla vendita di immobili (compravendita immobiliare, passaggio di proprietà) ma anche quelli relativi alla costituzione di diritti reali di godimento (usufrutto, comodato d'uso...).L'imposta di registro prevede ora tre aliquote nei casi in cui la compravendita avvenga tra privati e non può essere inferiore a 1000€, quando applicata:
Quando invece si compra da impresa edile o comunque l'immobile è soggetto ad iva, l'imposta di registro è fissa e pari a 200 euro.
Da sapere che la definizione di abitazione principale è adesso vincolata anche alla categoria catastale dell'immobile, ovvero si considerano prima casa quelli rientrati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.
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