I provvedimenti sulla rateizzazione delle bollette scadute si inseriscono nel processo, in atto da anni nel mercato dell'energia italiano, volto a incentivare la "fatturazione su consumi effettivi o autoletture" e a tutelare i clienti che ricevono la bolletta in ritardo per colpa dei gestori o delle Poste, ma anche per tutelare chi non riesce a pagare la bolletta in tempo e rischia la messa in mora o il distacco dell'utenza.
Per una informazione completa su bollette scadute o in ritardo, consumi luce e gas vi suggeriamo la lettura anche di queste due guide:
- Conguaglio e prescrizione delle bollette
- Bollette luce e gas: novità su calcolo consumi e rimborso per ritardo emissione
Come rateizzare bollette scadute
Si può pagare a rate la bolletta luce o gas scaduta, ma la rateizzazione è possibile anche per la fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati per guasto al contatore non per colpa del cliente.Quando si può rateizzare la bolletta scaduta? I tempi sono abbastanza stretti: si deve domandare la rateizzazione entro 10 giorni dopo la scadenza, ovvero entro 30 giorni dalla data di emissione (in precedenza erano 20 giorni perché appunto dopo la scadenza non si poteva).
Per la richiesta di rateizzare bollette scadute si deve andare sul sito del gestore e accedere al proprio profilo personale, dove si trova sempre il campo apposito per la domanda. Altrimenti si può telefonare al numero verde del gestore, rintracciabile sulla bolletta e online, oppure recarsi in un ufficio.
Bollette scadute, messa in mora: tempi più lunghi per pagare
Importante evidenziare che se c'è già la messa in mora i tempi per pagare la bolletta si allungano: con morosità reiterata (cioè con richieste di sospensioni effettuate nei 90 giorni successivi alla prima) la nuova scadenza per il pagamento della bolletta, cioè quella che porta al distacco dell'utenza se non rispettata, dopo l'intervento dell'ARERA non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, mentre se non è rilevata la mora reiterata minimo sono 20 giorni.In questi casi comunque il gestore deve inviare una raccomandata al cliente con la messa in mora (la data d'invio fa fede per l'inizio del conto dei termini), poi la richiesta di sospensione della fornitura per morosità può essere fatta non prima di 3 giorni lavorativi dalla scadenza per il pagamento.
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Mora e pagamento delle bollette scadute, distacco utenza
Queste norme, emanate sempre dalla ARERA, regolano il comportamento delle aziende fornitrici verso i clienti:- la comunicazione della messa in mora deve essere fatta anche per bollette scadute e non pagate in un periodo in cui il cliente è già in mora per precedenti bollette, altrimenti non si può chiedere la sospensione della fornitura per morosità
- in caso di conguagli o importi anomali, prima di domandare il distacco occorre che il gestore risponda ai reclami scritti del cliente
- indennizzi in caso di mancato rispetto di queste norme: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste
- nessun costo per la sospensione dell'utenza né per la riattivazione
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