Pagare le tasse in ritardo: ravvedimento operoso, autotutela, acquiescenza, adesione, mediazione, definizione agevolata sanzioni, conciliazione.
In caso di debiti col Fisco per tasse non pagate, oppure se si è in ritardo col pagamento delle tasse, è possibile ricorrere a diversi strumenti per sanare la propria posizione e versare le tasse ancor prima che inizino gli accertamenti fiscali.
Quando conviene il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso conviene quando se con una verifica il Fisco accerta un'inadempienza difficilmente contestabile, ad esempio la deduzione di una spesa non documentata o non attinente. In simili casi si può presentare una dichiarazione integrativa e pagare l'imposta dovuta più la sanzione ridotta di 1/5 del minimo, ancora prima che venga emesso l'avviso di accertamento o l'avviso bonario.Il ravvedimento operoso non conviene se l'omesso versamento comporta una maggiore tassa non superiore al 3% rispetto a quanto dichiarato, nel limite di 30.000 euro.
Qui la guida completa al ravvedimento operoso: è lo strumento in genere più accessibile ed è diverso in base alle tempistiche.
Acquiescenza tasse e imposte: vantaggi e svantaggi
Il contribuente può ricorrere all'acquiescenza dell'atto impositivo qualora non siano presenti evidenti possibilità di difesa e, in particolar modo, in caso di lievi infedeltà e/o violazioni della stessa tipologia commesse nei 3 anni precedenti.L'acquiescenza conviene in quanto consente di versare le sanzioni anche a rate e mediante compensazione che devono essere corrisposte nella misura del 1/3, inoltre consente di evitare l'aumento automatico delle sanzioni fino al 50% se sorgono aggravanti.
È meglio non ricorrere all'acquiescenza per tasse non pagate quando il contribuente ha dei buoni motivi sommati a giustificazioni comprovate, per contestare, parzialmente o in toto, la richiesta del Fisco. Con questo strumento non si possono né impugnare l'atto impositivo di fronte alla Commissione Tributaria né invocare l'accertamento con adesione.
Inoltre, non conviene fare acquiescenza se le sanzioni sono applicate in misura superiore al minimo, in quanto la riduzione di 1/3 si calcola sulle sanzioni.
Mediazione tributaria: quando conviene o non conviene
È opportuno ricorrere alla mediazione tributaria o aderirvi se richiesta dall'Ufficio nel momento in cui, facendo ricorso, alla luce delle violazioni accertate e delle motivazioni esibite nell'atto impositivo difficilmente si potrebbe vincere.Se con la mediazione si raggiunge un accordo con il Fisco sarà possibile pagare le tasse beneficiando del ricalcolo della maggiore imposta e delle relative sanzioni le quali saranno ridotte in misura pari al 35% del minimo ed inoltre il contribuente può pagare gli importi dovuti anche a rate.
![come pagare le tasse in ritardo](https://3.bp.blogspot.com/-VH1ElpHjyVE/WP80aVqv5UI/AAAAAAAAMeA/iSe8Ar1Eqzg7rlJMMBzI2piNAwq3sQQLwCLcB/s200/come-pagare-le-tasse-in-ritardo.jpg)
Inoltre la mediazione non conviene qualora vi siano state violazioni della stessa tipologia in più anni fiscali.
Istanza di autotutela: vantaggi e svantaggi
Conviene fare istanza di autotutela quando ci sono evidenti errori di calcolo o altre inesattezze semplicemente riconoscibili dallo stesso Ufficio: in questo caso il contribuente ha forti possibilità di ottenere un annullamento parziale o totale dell'atto impositivo senza dover versare le spese relative al contenzioso tributario.Se l'atto viene parzialmente annullato si può sempre ottenere una riduzione delle sanzioni nella misura di 1/3.
IL contribuente non dovrebbe ricorrere all'autotutela quando non sono presenti evidenti errori di calcolo commessi dall'Ufficio: l'istanza di autotutela non consente di sospendere il termine per la riscossione sia quello per il ricorso, di conseguenza l'atto impositivo diventa definitivo.
Istanza di accertamento con adesione
Il contribuente può usare l'accertamento con adesione per chiedere il ricalcolo delle tasse da pagare. Se viene raggiunto l'accordo si può beneficiare del ricalcolo delle maggiori imposte e sanzioni con riduzione di queste ultime nella misura pari ad 1/3 del minimo.Anche in questo caso il contribuente può pagare il dovuto a rate e tramite compensazione, inoltre si evitano aumenti delle sanzioni in caso di aggravanti.
Non conviene chiedere l'accertamento con adesione quando non si hanno valide giustificazioni per il ricalcolo delle imposte e relative sanzioni dovute, o qualora si voglia beneficiare solo della sospensione pari a 90 giorni per il termine del ricorso al fine di non incorrere, in caso di impugnazione, nella dichiarazione di inammissibilità.
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Conciliazione giudiziale tributaria
La conciliazione giudiziale tributaria si può non accettare se ci sono incertezze riguardo l'esito del processo tributario o in caso di soccombenza parziale.Infatti qualora si raggiunga un accordo si otterrebbe il ricalcolo di tasse e sanzioni: quest'ultime verrebbero ridotte nella misura del 40% del minimo (conciliazione raggiunta entro il giudizio di primo grado) o del 50% del minimo (conciliazione giudiziale entro il giudizio di secondo grado).
Non è conveniente aderire alla conciliazione giudiziale se non viene ravvisato un beneficio economico, anche in seguito degli effetti che si otterrebbero sui contributi previdenziali, e siano presenti ragioni fondate per procedere con il contenzioso tributario.
In tal caso, infatti, in assenza di condizioni favorevoli e convenienti, non si tratterebbe di una semplice prosecuzione del processo tributario. Perciò, il giudice non potrà addebitare le spese del giudizio alla parte che ha rifiutato.
Definizione agevolata sanzioni
Il contribuente può definire a quanto ammontano le sanzioni che deve versare al Fisco beneficiando della riduzione del 1/3 delle sanzioni qualora le stesse siano state determinate nella misura minima e gli importi non siano elevati.La definizione agevolata delle sanzioni non consente di versare a rate il dovuto. Se l'esito del giudizio è incerto e l'Ufficio ha applicato correttamente la pena, l'istituto in oggetto conviene.
Non conviene ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni qualora le circostanze indichino che il giudice tributario potrebbe ridurre le stesse: questo può avvenire in seguito ad un'apposita richiesta di ricorso come per esempio in caso di sanzione sproporzionata rispetto alla violazione commessa.
Inoltre bisogna ricordarsi che in caso di esito favorevole del giudizio sull'imposta accertata, non viene rimborsato quanto versato.
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